IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 52, 56, 73 B, 73 D, 222 e 223 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474; Visto l'art. 66, commi 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 maggio 1999, - Serie generale - n. 109; Considerato che l'art. 2 di detto decreto-legge, come convertito, prevede la possibilita' di introdurre nello statuto di alcune societa' una clausola che attribuisca uno o piu' poteri speciali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Considerato che, pur essendo la scelta del passaggio di un'impresa dal settore pubblico a quello privato di competenza dello Stato, l'esercizio del gradimento nei confronti dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti non deve ingiustificatamente limitare i diritti di libera circolazione dei capitali e di stabilimento, riconosciuti dal citato Trattato; Considerato che analoghi principi sono applicabili all'esercizio dei poteri speciali di gradimento rispetto ad accordi tra azionisti e di veto nei confronti di alcune rilevanti deliberazioni sociali; Considerato che il comma 3 del detto art. 66 prevede che i citati poteri speciali possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanita' e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela anche per quanto riguarda limiti temporali; Considerato che il medesimo comma 3 prevede che i ridetti poteri speciali devono essere esercitati in modo aderente ai principi di non discriminazione e coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e con la tutela della concorrenza e del mercato; Considerato che il comma 4 del ridetto art. 66 prevede la individuazione di criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici, per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente decreto; Su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. I poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, hanno l'obiettivo di salvaguardare vitali interessi dello Stato e rispondono ad imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riguardo all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanita' ed alla difesa, nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e comunque in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di promozione della concorrenza e del mercato.