IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  52,  56,  73  B, 73 D, 222 e 223 del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea, ratificato con legge 14 ottobre
1957, n. 1203;
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  1994,  n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
  Visto  l'art.  66, commi 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1999, n.
488;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
4 maggio  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 12 maggio 1999, - Serie generale - n. 109;
  Considerato  che  l'art. 2 di detto decreto-legge, come convertito,
prevede  la  possibilita'  di  introdurre  nello  statuto  di  alcune
societa'  una  clausola che attribuisca uno o piu' poteri speciali al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Considerato  che, pur essendo la scelta del passaggio di un'impresa
dal  settore  pubblico  a  quello  privato di competenza dello Stato,
l'esercizio   del   gradimento  nei  confronti  dell'acquisizione  di
partecipazioni  rilevanti  non  deve  ingiustificatamente  limitare i
diritti  di  libera  circolazione  dei  capitali  e  di stabilimento,
riconosciuti dal citato Trattato;
  Considerato  che  analoghi  principi sono applicabili all'esercizio
dei poteri speciali di gradimento rispetto ad accordi tra azionisti e
di veto nei confronti di alcune rilevanti deliberazioni sociali;
  Considerato  che  il comma 3 del detto art. 66 prevede che i citati
poteri  speciali  possono essere introdotti solo se sono diretti alla
tutela  di  rilevanti  e imprescindibili interessi dello Stato, quali
l'ordine  pubblico, la sicurezza pubblica, la sanita' e la difesa, in
misura  proporzionale  a tale tutela anche per quanto riguarda limiti
temporali;
  Considerato  che  il  medesimo comma 3 prevede che i ridetti poteri
speciali devono essere esercitati in modo aderente ai principi di non
discriminazione   e   coerenza   con  gli  obiettivi  in  materia  di
privatizzazioni e con la tutela della concorrenza e del mercato;
  Considerato  che  il  comma  4  del  ridetto  art.  66  prevede  la
individuazione  di  criteri  obiettivi,  stabili  nel  tempo  e  resi
previamente  pubblici,  per l'esercizio dei poteri speciali di cui al
presente decreto;
  Su   proposta  dei  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  I poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio
1994,  n.  332,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994,  n.  474,  hanno  l'obiettivo di salvaguardare vitali interessi
dello  Stato  e  rispondono  ad  imprescindibili  motivi di interesse
generale,  in  particolare  con  riguardo  all'ordine  pubblico, alla
sicurezza  pubblica,  alla  sanita'  ed alla difesa, nel rispetto dei
principi   dell'ordinamento  interno  e  comunitario  e  comunque  in
coerenza  con  gli  obiettivi  in  materia  di  privatizzazioni  e di
promozione della concorrenza e del mercato.